La diffusione delle fotografie dei minori online: cosa dice la normativa?
Negli ultimi anni il continuo e sempre più assiduo utilizzo dei social network anche al fine di condividere con una massa di utenti (non ben identificata) immagini della propria vita privata ha determinato l’instaurarsi di numerosi conteziosi.
Uno degli argomenti più dibattuti e di indubbio interesse riguarda la diffusione sui social network di immagini di minori.
Il web, infatti, consente la condivisione di dati personali e di immagini mediante la pubblicazione su siti e piattaforme interattive. Ne consegue la diffusione ad alta rapidità ad un numero indeterminato di persone, conosciute e non conosciute, in relazione alla quale l’utente non può esercitare alcun effettivo controllo.
In tale contesto non si può trascurare il pericolo che qualcuno utilizzi dette immagini in modo improprio o, persino, mediante l’utilizzo di procedimenti di fotomontaggi, ne tragga materiale pedopornografico a sua volta condiviso con altri indeterminati e indeterminabili utenti, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
Evidente è allora Il pregiudizio per il minore insito nella diffusione della sua immagine sui social network (v Tribunale di Rieti, 07 marzo 2019; Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017; in senso conforme, Tribunale di Roma – Sez. I Civ. del 23 dicembre 2017).
La questione è dibattuta (sempre più spesso) nelle aule giudiziarie ed è, in particolare, trattata nei procedimenti di separazione o divorzio in cui i genitori si “preoccupano” di regolamentare anche tali delicati ed importanti aspetti della vita dei propri figli.
La tutela della vita privata e dell’immagine dei minori è regolamentata nel nostro ordinamento dall’art. 10 c.c. (“tutela dell’immagine”), dal combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del d.lgs 30.06.2003 n.176 (tutela della riservatezza dei dati personali), nonché dagli artt. 1 e 16 co. I Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall’Italia con la legge 2.05.1991 n. 176, secondo cui “1. Nessun Fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.
Negli ultimi anni lo scenario normativo si è adattato alle nuove realtà digitali. In particolare:
– Il Regolamento UE n. 697/2016 del 27.04.2016 (entrato in vigore il 25.05.2018) dispone che: ”i minori meritano una specifica protezione relativamente al loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”;
ed ancora”…il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”.
In tale prospettiva, il Legislatore italiano, adottando il decreto di adeguamento del cd. Codice Privacy (D.lgs 101/18 art. 2-quinquies), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni, espressamente prevedendo che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
In conclusione, la pubblicazione sui social netwok delle immagini di minori di anni 14 deve essere autorizzata da entrambi i genitori. In difetto l’esercente la responsabilità genitoriale che non ha prestato il proprio consenso potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di richiedere ed ottenere la rimozione delle immagini relative al proprio figlio minore dai profili social e da ogni sito interessato, nonché la inibitoria a nuove diffusioni.